|
|||||
L'amministratore di sostegno La nuova legge presenta alcune importantissime novità:
il superamento del concetto di malattia mentale come presupposto
ineludibile per l'intervento; l'affermazione netta che la regola
è la capacità di agire, salve le restrizioni assolutamente
necessarie ed espressamente previste; lo snellimento del cammino
processuale; nonché la sottolineatura "morale"
delle finalità dell'intervento. In sintesi: La Nomina: viene fatta dal giudice tutelare con un decreto immediatamente esecutivo, dopo un procedimento molto simile a quello già previsto per l'interdizione (nuovo art. 405 c.c.) Significa maggiore celerità e modificabilità del provvedimento, sulla scorta di nuove considerazioni od emergenze. Provvedimenti urgenti possono essere adottati subito, cioè anche prima dell'espletamento dell'interrogatorio o di altri incombenti (art. 404 comma 4°). La domanda di nomina dell'amministratore di sostegno oltre che, come tradizionalmente, dal Pubblico Ministero e dai più stretti congiunti (coniuge, genitori, fratelli, nipoti, suoceri, altri parenti entro il IV grado o affini entro il II), può essere proposta anche dallo stesso interessato, dalla persona con lui stabilmente convivente e, direttamente, dai servizi sociali (art. 406). La scelta dell'amministratore potrà esser fatta sulla scorta delle indicazioni dello stesso beneficiando o dei suoi genitori. In loro assenza vanno preferiti, nell'ordine, il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori o fratelli, un parente entro il quarto grado, un'altra persona idonea. Effetti dell'amministratore di sostegno: il beneficiario conserva la capacità di agire sia per gli atti della vita quotidiana, sia per tutto ciò che nel decreto non sia vincolato ad intervento dell'amministratore di sostegno (art. 409). Controlli: Tutto quanto avviene nell'ambito dell'amministrazione è sottoposto al controllo del giudice tutelare, che può intervenire sia d'ufficio, sia provocato da uno qualsiasi dei soggetti già nominati. Gi atti compiuti in spregio delle regole possono essere annullati e l'amministratore revocato. La contabilità dell'amministrazione va approvata ogni anno e all'esito finale. Regole speciali disciplinano gli atti più importanti ossia quelli di amministrazione straordinaria (artt.380/386 c.c., richiamati dall'art. 411). La gratuità dell'amministrazione, salvo sporadici casi di patrimoni particolarmente consistenti, è espressamente prevista dall'art. 379 c.c. Però il terzo comma dell'art. 411 consente "le disposizioni testamentarie e le convenzioni a favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convive". L'interdizione e l'inabilitazione non sono più obbligatorie, ma discrezionali nei soli casi di particolare evidenza o necessità. (art. 4 l. 6/2004). I soggetti già interdetti
potranno chiedere all'Autorità Giudiziaria di essere autorizzati
a compiere da soli - o con la "assistenza", non sostituzione,
del tutore - gli atti più semplici (art. 9). E' previsto
espressamente il loro possibile passaggio all'amministrazione di
sostegno (art. 10). |
|||||