D: Mio figlio ha l’esenzione 3C1 può avere una qualche agevolazione sul biglietto di trasporto dell’autobus? R.B.

 

R: Bus Italia riconosce in base alla Legge Regionale del Veneto 30.07.1996, n. 19, uno sconto dell’80% su abbonamento purché la tratta sia nel Veneto; NON sul singolo biglietto. Per avere l’agevolazione ci si deve recare ai Servizi Sociali del proprio comune di residenza che istruirà la pratica da girare all’Amm.ne provinciale che rilascerà una tessera (grigia) con la riduzione di cui sopra. Con quella tessera il beneficiario potrà fare l’abbonamento con lo sconto.

D: Badia Polesine, 29/09/2012

Oggetto: Frequenza scolastica A. B. quando è assente un’insegnante di sostegno.

 

Siamo i genitori dello studente A. B.:

-dato che in data 26/09/2012 al ritiro del loro figlio a scuola ricevevano comunicazione orale da parte della prof, che per il giorno successivo, siccome assente per malattia la prof. Di sostegno, si sarebbero dovuti andare a prendere il proprio figlio a scuola alle ore 10,00.

-dato che la famiglia, pur rendendosi disponibile con spirito di collaborazione ad andare incontro alla richiesta della scuola, ha fatto presente che questa doveva essere un’eccezione e ha posto, crediamo legittimamente, alcune domande/chiarimento del tipo: “Visto che lo studio è un diritto garantito a chiunque e peraltro obbligatorio per almeno 10 anni, cosa intende fare la scuola se un’insegnante rimane assente ad esempio 10 giorni? Cosa intende fare la scuola se ad esempio entrambe le insegnanti si buscano contemporaneamente l’influenza? Ci chiedono di tenere A. a casa finché le insegnanti guariscono? Chi firma il permesso di uscita o l’eventuale giustificazione per assenza? E con quale motivazione?...”. Di fronte a queste domande la prof. ci invitava a farne parte con il dirigente.

-dato che il dirigente, immediatamente contattato, si è dimostrato disponibile e comprensivo, tanto da garantirci la regolarità del servizio per i giorni di giovedì 27/09 e 28/09 ma ha pure comunicato alla famiglia che il problema in prospettiva avrebbe potuto ripresentarsi e che le risorse a sua disposizione sono davvero limitate. Manifestando la nostra perplessità, il dirigente ci ha consigliato di contattare i servizi territoriali. La famiglia ha immediatamente seguito questa indicazione contattando la dott.ssa Battaglia che ci ha fornite informazioni/indicazioni che (insieme ad altre informazioni/indicazioni ricevute da personale qualificato di fiducia della famiglia) riteniamo possano essere il presupposto per un proficuo dialogo scuola-famiglia per il bene di A., il cui inserimento nella Vostra scuola è stato molto buono.

Siamo a chiedere un consiglio propedeutico all’incontro con il dirigente (o con qualsiasi altra persona Egli voglia delegare) con cui poter pianificare una regolare frequenza di A. a scuola/regolare erogazione del servizio da parte della scuola nel caso in cui l’insegnante di sostegno sia assente per più giorni.

Certi di un vostro riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.

 

I genitori di A.

 

R: Gent.mi Amici, in risposta suggerirei quanto segue:

La dr.ssa Battaglia è neuropsichiatra stimabile, che terrei in gran conto.

In ogni caso è possibile indagare sulle risorse disponibili fra le docenze “anche non di sostegno”, utilizzabili per assicurare comunque il servizio formativo.

Non trascurerei la richiesta di un’assistenza fisica, quale valida integrazione al monte ore concesso al sostegno e alternativa in caso di assenza prolungata dell’insegnante di riferimento.

In via subordinata, chiederei al Dirigente scolastico, l’inserimento a rotazione nei vari “gruppi classe”, è un’esperienza già attuata all’ I.T.A.S. “LUIGI EINAUDI” ed è meglio di niente.

Infine, è possibile (sempre in caso di assenza prolungata dell’insegnante di riferimento), ricorrere all’istituto permesso dal “contratto educativo”, di una riduzione oraria da concordare (p.es. 4 ore anziché 5…), al fine di scongiurare l’assenza forzosa di Antonio dalla scuola.

Perseverate e non abbandonate la linea del dialogo istituzionale.

Fatemi sapere in ordine agli esiti. Eventualmente, potremmo consultare il dott. G.Miatto, esperto in materia.

Cordiali saluti

 

U.M.Brasioli

D: Buon giorno, girovagando su internet per trovare una soluzione per mia figlia, sono incappato in un articolo inerente l'istruzione a distanza effettuata per un bambino, prima in ospedale e poi a casa propria.

Mi trovo in una situazione + o - similare. Stanno diagnosticando (siamo ancora in attesa di sapere tutto), una malattia a mia figlia che spiegherebbe questa sua stanchezza e spossatezza, che le impedisce di vivere una vita "normale".

Al rientro dalla scuola deve sempre riposare un paio d'ore, se fa attività fisica il riposo deve essere per quasi tutto il giorno, etc. etc.

Mia moglie ed io stavamo pensando di proporre alla scuola (media, in Trentino dove abitiamo) frequentata da mia figlia, la possibilità di farle seguire le lezioni via internet, magari in modalità differita.

Mi interessava, quindi, sapere con quali strumenti si era effettuata quel operazione e se esistessero degli articoli di legge o direttive/circolari del Ministero, dove poter prendere spunto per sollecitare la scuola ad intervenire.

Vi ringrazio anticipatamente delle Vs risposta

 

Michele Ballarin

 

R: (Risponde il dr. Giorgio Miatto, Presidente dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Badia Polesine e Castelmassa)

Rispondo volentieri sperando di essere di qualche utilità:

 

1. Il Ministero Pubbl. Istr. ha istituito in ogni provincia un centro territoriale di supporto (CTS) per ausili tecnologici (vedere C.M. n. 14 del 6.2.2009). L'elenco dei CTS in Italia si trova  nella pagina tratta dal sito del Ministero (che si allega) anche se mi sembra che ci siano due regioni ancora sprovviste del CTS e una è proprio il Trentino.. Il centro per la provincia di Rovigo ha sede nel comprensivo di  Badia Polesine ma supporta tutte le scuole della provincia. Un intervento simile, infatti, era già stato effettuato l'anno prima a S. Martino di Venezze.

 

2. Tecnicamente l'intervento è abbastanza semplice e avviene tramite la tecnologia per videoconferenza con due web cam collegate ad una rete adsl.

In questo modo il bambino da casa può partecipare attivamente alle lezioni.

Il CTS fornisce in uso gratuito gli strumenti tecnologici per il tempo necessario.Se vengono richiesti dettagli tecnici possiamo mettere in contatto direttamente il nostro responsabile del CTS (maestro Walter Ciancaglia).

 

3. Il Preside dovrà curare la parte relativa all'autorizzazione per la privacy chiedendo la liberatoria ai genitori degli alunni della classe e facendo approvare il progetto dal Collegio Docenti .

 

Disponibile ad ulteriori chiarimenti.

 

Cordiali saluti

 

Giorgio Miatto

D:« Ho letto la risposta dell’esperto su DEDUCIBILITA' FISCALI PER I CONTRIBUTI OFFERTI DA IMPRESE E PRIVATI ALLA ASSOCIAZIONE (ONLUS) “LA VOLANDA” ma non mi è chiara la relazione con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legge sulla competitività (Dl n. 35/05) che sembrerebbe allargare la deducibilità al 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70mila euro all'anno. Inoltre, non capisco se questa estensione riguardi LA VOLANDA a sostegno della quale vorrei contribuire. Sarei grato se mi chiariste i termini attuali della questione ».

Grazie

A. REALE

 

R: Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge, le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS (la VOLANDA è ONLUS), nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Per accedere alla deduzione, è necessario che il soggetto beneficiario (art. 14 comma 2 del DL n. 35/2005):

- tenga le scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;

- rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un adeguato documento illustrativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Ai fini della deducibilità dal reddito si fa presente che le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e per poter essere dedotte nella dichiarazione del prossimo anno devono essere effettuate entro il 31 dicembre.

Il D.L. 14 marzo 2005 n. 35 ha chiaramente modificato in meglio il regime fiscale previgente e comunque non abrogato.

Tale regime prevede con specifico riferimento al TUIR:

- l'art. 15 comma 1 lett. i-bis) e i-quater) consente alle persone fisiche di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali (per un importo non superiore a 2.065,83 euro), in denaro, eseguite a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale;

- l'art. 100 comma 2 lett. h) e l) consente agli imprenditori (individuali e collettivi) la deduzione dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro eseguite a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale, fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito.

Il nuovo regime agevolativo del D.L. n. 35/2005 ha comportato quindi la possibilità anche per le persone fisiche di usufruire della deduzione dal reddito dell’erogazione liberale devoluta ad una Onlus ed ha, contestualmente aumentato la percentuale di deducibilità di tale erogazione, con benefici a favore sia delle persone fisiche sia delle imprese.

Dato che le nuove agevolazioni fiscali concesse non possono essere cumulate con le altre già vigenti, il soggetto che intende effettuare l’elargizione dovrà scegliere il regime fiscale più conveniente.

La scelta del regime agevolativo applicabile dipenderà da opportuni calcoli compiuti, tenendo nella dovuta considerazione sia i limiti previsti dall’art. 14 comma 1 del DL 35/2005 sia quelli contenuti negli artt. 15 comma 1 lett. i-bis), i-quater) e 100 comma 2 lett. h), l) del TUIR.

 

Ivan TOGNOLO

D: Sono un disabile. Ho visto sul vostro sito che avete un pulmino, è possibile beneficiarne e si quanto mi costa?

Antonio

 

Risponde il Presidente:

R: L’automezzo, acquisito col generoso intervento della Regione Veneto e della Banca di Credito Cooperativo del Polesine, è gratuitamente a disposizione dei soci.

Per le Altre persone disabili siamo comunque disponibili a considerare il trasporto gratuitamente in ambito locale (vale a dire nel medio ed ’alto Polesine, con tariffa da concordare se in ambito più ampio.

Vale comunque la pena precisare che, l’automezzo non è attrezzato per il trasporto di carrozzine, per cui l’utilizzo è destinato a persone con mobilità non del tutto compromessa. In ogni caso invito a contattare la nostra segreteria al numero: 335-6724825 (o a quello di prossima attivazione: 348-4299572).

D: Vorrei sapere cosa significa DIGNITA’. MI DITE COSA VUOL DIRE in questa società?

 

Ci è giunta in redazione una toccante lettera di un genitore su un tema a noi tanto caro. Può essere un buon motivo di riflessione per tutti leggerla.

 

Dopo aver visitato il Vs. sito e conosciuto qualcuno che (forse) finalmente si occupa con impegno sull’argomento “dignità nella diversabilità”. Trovo così la voglia di porVi una riflessione, forse insolita e controcorrente ma onesta (virtù ormai rara!). Dopo aver accettato (prima), amato, seguito ed accudito per anni mia figlia disabile intellettiva, ora, all’imbrunire della mia esistenza, m’interrogo su quale sia “il senso della vita” per il disabile, quale sia il significato del termine “autonomia”, quale la “dignità” per i nostri “eterni” ragazzi.

Detta così parrebbe questione superflua, fors’anche surreale, una domanda capziosa.

Ma è così?

 

Cosa significa per i sedicenti “normali” quei termini virgolettati? Per es. : autonomia, fare “da soli”, poter disporre di sé. Quanto e quale?

 

Per una persona con disabilità cognitiva, il termine naturalmente cambia di significato...ma non di importanza.

 

Allora autonomia può significare sentirsi “vivi”, p.es. quale programma televisivo guardare o quale musica ascoltare, dove voler essere portati, magari provare l’ebbrezza di un week-end con gli amici… (veri o presunti che siano). Non sarà importante che l’assistenza sia più o meno puntuale, o che gli standard siano rispettati! No. sono le piccole cose che assumono un grande significato e soprattutto sarà il riconoscimento come persone che recupererà il senso della dignità.

 

...in vero, quale autonomia siamo disposti a riconoscere ai disabili? Soprattutto in una proiezione extrafamigliare…e quando i genitori non ci saranno più o non saranno più in grado di fornire l’assistenza necessaria? per questi nostri “ eterni ragazzi” ormai adulti, se tutto va bene la migliore delle prospettive possibile è solamente l’integrazione in un Dopo-di-Noi o in una casa-famiglia!?

 

In questa prospettiva quale concetto di autonomia si afferma, specialmente per il disabile intellettivo?

 

No. i “normo dotati” sono presi dalla proprie difficoltà esistenziali. Poco resta per riconoscere al diverso la dignità per bisogni, fossero anche solo affettivi e per quanto possibile. Eppure, un disabile – pur con le sue problematiche - non è un animale domestico da accudire (ho sentito due onorate signore disquisire sul “paradiso dei cani”) mentre disdegnavano un saluto a mia figlia. Ma il disabile è e resta un essere umano. L’umanesimo di cui si dice è impregnata la nostra civiltà dovrebbe al disabile un riconoscimento migliore del cane. Non vi pare?

 

Non può esserci per loro un domani “senza domani”!

 

Amerei conoscere il Vs. pensiero.

Lettera firmata di un padre

 

R: La sua riflessione, così ben articolata e basata su una testimonianza personale di vicinanza alla figlia disabile psichica "accettata, accudita e amata per anni" in qualità di padre, non risulta di certo insolita o provocatoria, ma estremamente coerente con quanto ha realizzato e costruito in questi anni per l'inserimento scolastico e sociale della figlia stessa, al fine di assicurarne un proficuo completamento in una vita possibilmente autonoma nel suo prossimo futuro oltre la famiglia, la scuola, il lavoro.

La sua richiesta di dignità, autonomia, di senso della vita di sua figlia e del suo domani è in qualche modo il coronamento del suo impegno genitoriale e merita una attenzione e una risposta operativa, naturalmente proiettata nel medio-lungo periodo da parte delle istituzioni, servizi sociali pubblici e privati, delle Associazioni di Volontariato coordinate tra di loro e orientate su tali obiettivi che lei molto opportunamente indica per tante famiglie, persone disabili adulte. I risultati da lei attesi saranno proficui, sostenibili, duraturi, se ci sarà una partecipazione, una azione propositiva, una sperimentazione condivisa continua di famiglie per una sempre maggiore autonomia di vita dei loro figli disabili nel contesto attuale familiare e extrafamilaire,

Tuttavia dobbiamo chiarire che "autonomia" "dignità" "senso" non sono valori che si possono definire e realizzare totalmente e subito come vorremmo, ma da persone

adulte quali siamo dobbiamo invece concretizzarli gradualmente, con le risorse disponibili, con l'esperienza, con una grande passione umana e fiducia in noi stessi e

nelle nostre capacità di progredire e migliorare quanto abbiamo realizzato fino ad oggi con grande tenacia coinvolgendo istituzioni, servizi, volontari e i diretti interessati, cioè le persone disabili.

Per questo, se autonomia, dignità, senso di vita futura della persona disabile è un orizzonte lontano però irrinunciabile da parte delle persone e famiglie interessate, bisognerà pensare già da subito a risposte, a servizi e progetti, per costruire uno svincolo graduale dalla famiglia e un contestuale processo di autonomizzazione delle persone disabili, incominciando, come già avviene, in

- forme di soggiorno-weekend come esperienze di vita extrafamiliare, per programmare in seguito

- residenzialità temporanee in caso di emergenza delle famiglie (gravi malattie, lutti, allontanamenti di familiari).

Se strutturalmente è previsto un servizio che garantisca una "presa di distanza temporanea" della persona disabile dal proprio nucleo familiare nelle situazioni di disagio sopra accennato, si potrà pensare in un domani non troppo lontano a strutture permanenti e ben organizzate per persone disabili adulte che non dispongono di nucleo familiare sufficientemente organizzato.

 

Per realizzare questi progetti, sarà opportuno informarsi su eventuali esperienze in merito in Italia, nel nostro territorio più vicino (es.il Centro Diurno Disabili della Cooperativa "II Ponte" "Vado a vivere da solo", Sermide-MN; Centro di formazione all'autonomia a Poggio Rusco-MN, cell. 347.7839792), attingere a fondi messi a

disposizione dalla attuale normativa in merito (Legge 162, 21.05.1998) e da contributi eventuali di istituti di credito cooperativo locale.

 

Perché tutto questo non sembri un bel libro dei sogni difficilmente realizzabile, in ogni caso si potrà sempre prevedere e predisporre all'interno delle attuali Sedi Residenziali per anziani (cioè case di Riposo) piccoli appartamenti per disabili con strutture e personale socio-educativo qualificato nel organizzare una esperienza di vita comunitaria sempre più autonoma e aperta al territorio.

 

Mi accorgo di non aver dato una risposta esauriente soprattutto da un punto di vista teorico sul senso della dignità e autonomia della persona disabile nel dopo-famiglia. Tuttavia tutto questo sarà operativamente ben visibile e alla portata di tutti se sapremo realizzare nel medio-lungo periodo le strutture che ho sopra elencato.

 

Dopo oltre trent'anni di impegno di famiglie, istituzioni, associazioni per l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile, è giunto il momento di pensare al suo "normale" inserimento lavorativo e alla sua possibile vita personale dei dopo-famigiia. Mi sembra una sfida molto complessa e difficile, che però con il contributo e la partecipazione concordata di istituzioni ad ogni livello può essere vinta.

 

dott. Mario Straudi

Psicologo

D: "mia figlia ha compiuto 18 anni. Ha terminato la formazione ESS.AGI….. vorrei avviarla al lavoro ma non conosco bene la normativa e non so che fare ?"

Renzo G.

 

R: NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

IL COLLOCAMENTO MIRATO

 

D: "Sono un commerciante e vorrei contribuire economicamente alle attività de La VOLANDA. mi chiedo: potrò averne un beneficio fiscale e come?"

Riccardo S.

 

D: "Sono un imprenditore locale sensibile ed interessato alla Vostra iniziativa. Volendo contribuire economicamente mi chiedo, potrò poi beneficiarne fiscalmente e come nella prossima dichiarazione dei redditi?"

P.Antonio S.

 

R: DEDUCIBILITA' FISCALI PER I CONTRIBUTI OFFERTI DA IMPRESE E PRIVATI ALLA ASSOCIAZIONE (ONLUS)

“LA VOLANDA”

 

1. Erogazioni Liberali

 

Con questo termine ci si riferisce a contributi offerti da privati o imprese alla associazione (ONLUS) “La Volanda”.

Per questo tipo di contributo non è necessario emettere fattura, in quanto è sufficiente una ricevuta fiscale priva di marca da bollo (le ONLUS sono esenti da tale contributo).

 

1.1 Detraibilità per le persone fisiche (Art. 15, comma. 1, lettera i-bis, DPR 917/1986, testo in vigore dall’1.1.2004 dopo le modifiche del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344).

 

Le persone fisiche possono detrarsi dall'IRPEF il 19% delle erogazioni liberali in denaro per un importo massimo di Euro 2.065,83 (pari a Lire 4.000.000).

Tali erogazioni dovranno essere effettuati a mezzo banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (bonifico bancario, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). I pagamenti in contanti non danno diritto ad alcuna detrazione. Per fare un esempio se un privato versasse Euro 3.000,00 ad una ONLUS la detrazione diretta dall'IRPEF personale sarebbe massimo pari a (19% di Euro 2.065,83 = Euro 329,51), in quanto il massimo detraibile è Euro 2.065,83.

 

1.2 Deducibilità per le imprese (Art. 100, comma 2, lettera h, DPR 917/1986, testo in vigore dall’1.1.2004 dopo le modifiche del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344).

 

Le società o titolari di reddito di impresa che versano alle ONLUS erogazioni liberali possono dedursi dal proprio reddito un importo massimo non superiore a Euro 2.065,83 (pari a Lire 4.000.000) o al 2% del reddito d'impresa dichiarato fiscalmente. Tali erogazioni e contributi dovranno essere effettuati a mezzo banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (bonifico bancario, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). I pagamenti in contanti non danno diritto ad alcuna detrazione. Anche in questo caso se una società versa Euro 4.000,00 ad una ONLUS il massimo detraibile ai soli fini IRPEF/IRES, come costo, sarà pari ad Euro 2.065,83.

 

2. Sponsorizzazioni

 

Si parla di sponsorizzazioni, o comunque contributi di sostegno dell'attività dell'associazione, ogni qualvolta un soggetto in possesso di numero di Partita IVA (società, imprenditore individuale, ecc.), versi un contributo (o meglio sponsorizzazione) all'associazione contro emissione della stessa di regolare fattura con IVA al 20%. In questo caso il destinatario della fattura (Sponsor) potrà dedursi il costo al 100% in uno o cinque anni a scelta, come spesa di pubblicità (Art. 108, comma 2, DPR 917/1986). Tale deduzione è valevole anche ai fini IRAP. In questo caso le modalità di pagamento (per banca o in contanti) sono indifferenti.

 

Ivan TOGNOLO

 

D: "Sono la mamma di Silvia, Vs. associata, la Commissione Invalidi in data 04/10/2004, in sede di revisione ha inopinatamente ridotto l'invalidità dal 50 al 45%, privando la ragazza dei benefici previsti dalla legge. chiedo all'Associazione cosa debba fare."

Grazie Franca B.

 

R: Gentilissima sig.ra Franca B.

In merito alla sua domanda sulla possibile impugnazione circa l’esito della revisione dell’invalidità di sua figlia, le consigliamo di riproporre la domanda alla Commissione Invalidi e conseguentemente di sottoporre Sua figlia, attraverso la prescrizione del suo Medico di base, ad ulteriori visite specialistiche, allo scopo di produrre una documentazione clinica recente che possa supportare la Sua richiesta. La informo che vi sarebbe anche la possibilità di fare ricorso all’ultima Commissione di Prima Istanza, ma il rischio è che potrebbe trascorrere molto tempo prima di ricevere una risposta, correndo il rischio che il ricorso potrebbe avere esito negativo. La saluto cordialmente.

 

Tiziana BUOSO

 

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