L’Integrazione scolastica:
il cammino legislativo (nel dopoguerra)
di: Antonella Granato
"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione
inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e
gratuita" art. 34 della Costituzione
Attualmente, in Italia, tutte le scuole statali
e non (private, comunali e regionali) che ottengono la parificazione,
ai sensi della Legge 62/2000, hanno l'obbligo di accettare l'iscrizione
degli alunni con disabilità anche se in situazione di gravità.
Anzi, il rifiuto di iscrizione di tali alunni è punito penalmente.
L'integrazione dei soggetti svantaggiati, ha rappresentato di per
sé la più grossa riforma scolastica di questi anni:
costringendo la Scuola ad interessarsi al ragazzo non solo come
destinatario di informazione, bensì come soggetto da integrare
nella vita associativa.
Questo, ha indotto la Scuola ad attivare una flessibilità
d'organizzazione interna ed un collegamento con i Servizi socio-psicopedagogico
e sanitario specialistico.
Ma, non è sempre stato così.
L'inserimento scolastico del bambino disabile è stato caratterizzato,
sino alla fine degli anni '60, da un approccio prevalentemente medico,
con una situazione di diffusa emarginazione e istituzionalizzazione.
Sino alla prima metà degli anni '60, infatti, in Italia i
disabili venivano educati nelle scuole speciali e negli istituti
con residenza notturna, come nel resto d'Europa e del mondo.
Questa impostazione ha comportato per anni l'inserimento dei disabili
presso le scuole speciali, finalizzate all'educazione solo di persone
con handicap: in questo modo veniva posta esclusiva attenzione alla
correzione del 'difetto', trascurando la personalità del
bambino ed il suo bisogno di dialogare con i coetanei in un contesto
sociale condiviso.
La L. 118 del 1971 detta le prime norme che sanciscono esplicitamente
il diritto dei disabili a frequentare la scuola di "tutti"
elementare e media: "L'istruzione dell'obbligo deve avvenire
nelle classi normali della Scuola Pubblica, salvo i casi in cui
i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni
fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso
l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali".
Questo diritto, già riconosciuto negli articoli 34 e 38 della
Costituzione Italiana, sin qui fu largamente disatteso.
Con la L. 517 emanata nel 1977, viene reso effettivo il principio
dell'integrazione scolastica dei bambini disabili e abolite le classi
"differenziali" e di "aggiornamento", che erano
state istituite da una legge del 1962.
Per la scuola elementare, l'art. 2, prevede che nell'ambito delle
attività didattiche si attuino forme di integrazione a favore
degli alunni portatori di handicap con l'intervento di insegnanti
specializzati di cui al DPR 970/75 (definiti comunemente come “insegnanti
di sostegno”).
Per la scuola media, l'art. 7 dispone che "sono previste forme
di integrazione e sostegno da realizzare mediante l'utilizzazione
di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in possesso
di particolari titoli di specializzazione, .... entro i limiti di
una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori
di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali. Le classi
che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un
massimo di venti alunni" (si veda anche la Nota ministeriale
17/09/2001 laddove recita: “In merito al numero di alunni
per classe nei casi in cui è inserito un alunno disabile
si rinvia all'art. 3 del D.L. 3 luglio 2001, n. 255 convertito in
legge 20 agosto 2001 n. 333, che richiama il D.M. 24 luglio 1998
n. 331 come integrato dal D.M. 3 giugno 1999 n. 141 che pone il
numero massimo di 20 alunni per classe, purché sia esplicitata
la necessità di tale riduzione in relazione ad ogni specifico
caso di integrazione, senza superare però il limite massimo
di 25 alunni”).
Sia nella scuola elementare che nella scuola media inferiore, nelle
classi che accolgono portatori di handicap devono essere assicurati
la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico
e forme particolari di sostegno, secondo le relative competenze
dello Stato e della USSL.
L'art. 12 della L. 270 del 20-05-1982, ha determinato che il rapporto
medio tra insegnanti di sostegno e alunni portatori di handicap
deve essere di 1 a 4; la legge di riforma dell'ordinamento della
scuola elementare prevede la possibilità di deroghe a tale
rapporto in presenza di handicap particolarmente gravi.
I complessi problemi di ordine organizzativo nati dalla applicazione
della L. 517/77 hanno richiesto al Ministero della Pubblica Istruzione
la necessità di produrre una cospicua normativa amministrativa.
Alla L. 517/77 hanno fatto seguito numerose Circolari Ministeriali
che hanno di volta in volta specificato, ad esempio, il ruolo dell'insegnante
di sostegno, le norme di valutazione degli allievi disabili negli
esami di licenza media nonché indicazioni per gli accordi
tra Istituti Scolastici ed i servizi socio-sanitari della USSL.
Per quanto concerne l'inserimento dei giovani disabili nelle scuole
superiori è opportuno fare riferimento alla sentenza della
Corte Costituzionale del 1987 (n. 215) che dichiara illegittimo
l'art. 28 della L. 118/71 ove viene dichiarato che "sarà
facilitata" la frequenza alle scuole medie superiori anziché
disporre che tale frequenza "è assicurata".
A tale sentenza ha fatto seguito la Circolare del Ministro della
Pubblica Istruzione n. 262 del 1988 la quale fornisce indicazioni
finalizzate a consentire "l'effettività del diritto
allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni
ordine e grado di scuola". La L.104/92, art.8 lett. D) , Teorizzava
l’adozione di provvedimenti per rendere effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio della persona con handicap,
con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche,
ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione
e alla disponibilità di personale appositamente qualificato,
docente e non docente.
D’altra parte, l’elevamento di un anno dell’obbligo
scolastico Legge 10 febbraio 2000, n. 30
e la sua collocazione nel corso di studi della scuola secondaria
assume particolare rilevanza per gli alunni in situazione di handicap.
L’iscrizione è possibile presso qualsiasi Istituto
Superiore e la domanda deve essere accompagnata da una copia del
Piano Educativo Individualizzato, redatto dalla scuola media di
provenienza e corredato dai risultati dell’ultima verifica
effettuata.
L’azione formativa:
L'azione formativa persegue il duplice obiettivo della piena integrazione
nella classe e la definizione del progetto di vita per facilitare
la prosecuzione degli studi, il passaggio alla formazione professionale
o al mondo del lavoro e alla vita sociale.
In particolare la frequenza del nono anno dovrà assicurare:
a) la prosecuzione del Piano Educativo
Individualizzato al fine di motivare, guidare e
sostenere il percorso scolastico dell’allievo nella prospettiva
del diploma e/o della qualifica professionale;
b) la possibilità di sviluppare e affinare le competenze
relative alla personalità, alla vita di gruppo, alla cura
della propria persona, alla capacità di vivere la vita amicale
e familiare;
c) le iniziative di didattica orientante per aiutare l’allievo
a compiere scelte più consone alla propria personalità
in direzione dell’ulteriore percorso scolastico o formativo.
Tali iniziative confluiscono nella costruzione, condivisa dall’allievo
e dalla sua famiglia, del progetto di vita, il quale deve contenere
l’indicazione dei percorsi integrati istruzione e formazione
professionale, realizzati anche mediante accordi con i centri
di formazione professionale riconosciuti.
Per favorire le iniziative necessarie all’integrazione vanno
stipulate apposite convenzioni tra l’amministrazione scolastica
e le Regioni. E’ confermata la possibilità d'adempimento
dell'obbligo sino al diciottesimo anno di età.
L'obbligo formativo di tre anni , successivo al nuovo anno in più
, Legge 144/99, art.68 , può adempiersi
:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
E’ altresì interessante notare come l’art 4,
comma 4, (L.n.30/2000) ha stabilito che, a richiesta dei genitori,
gli alunni possono svolgere anche attività di formazione
professionale e di contatto col mondo del lavoro, purché
l’offerta formativa della scuola preveda una tale possibilità.
È questo un aspetto importante per gli alunni con
handicap intellettivo, che possono scegliere, al termine dell’obbligo
scolastico, se passare definitivamente alla formazione professionale
o proseguire la scuola con percorsi misti.
Gli alunni disabili partecipano alle attività di tutta la
classe. Ciò è ovviamente più facile in scuola
materna e nei primi anni della scuola elementare. Nella scuola media
ed in quella superiore, per gli alunni con minorazioni intellettive
gravi, il piano educativo individualizzato può prevedere
momenti in cui l'alunno esce dalla sua classe e frequenta attività
di altre classi, più adatte a lui (ad es. attività
musicali, pittoriche, di ginnastica, di visite a negozi per imparare
l'uso del denaro).
Il piano educativo individualizzato può anche prevedere per
certi periodi del giorno o della settimana, attività svolte
solo fra alunno disabile ed insegnante specializzato o singoli insegnanti
della classe possono pure prevedersi sempre per alunni con grave
minorazioni intellettive, la frequenza di "laboratori"
con piccoli gruppi di compagni disabili e non disabili (ad es. laboratorio
di ceramica, di musica...).
Nella scuola superiore, in forza della Sentenza n.215/87 della Corte
costituzionale, gli alunni disabili intellettivi svolgono programmi
"differenziati" rispetto a quelli ufficiali dei compagni
e vengono valutati sulla base di tali programmi che hanno qualche
elemento di aggancio coi contenuti dei programmi dei compagni. Gli
alunni disabili intellettivi partecipano agli esami di stato coi
loro programmi, non conseguono un titolo legale di studio, ma un
"attestato" che documenta le attività che hanno
svolto ed i risultati cui sono pervenuti. Potranno utilizzare questi
documenti per frequentare corsi di formazione professionale o inserirsi
nel mondo del lavoro.
Infine una riflessione: Rousseau diceva che «molti
dicono di amare i Tartari, ma non sopportano il proprio vicino».
L’umanità invece è costituita da tutti gli uomini
individui, l’uno diverso dall’altro; ciascuno “unico”.
Sul piano educativo ciò significa che si deve mirare allo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno secondo una educazione
personalizzata, in modo che ognuno trovi le opportunità migliori
per prepararsi ad esprimere il meglio di sé, senza pregiudizio,
subdotato o superdotato che sia, perché l’educazione
deve sopra tutto abilitare alla «professione di uomo»,
prima ancora di ogni altra aggettivazione. D’altra parte,
la rivendicazione della comune umanità riassume nella maniera
più semplice ed efficace il postulato altrimenti vago della
eguaglianza dei diritti di tutti gli uomini.
Schematicamente si riportano le azioni fondamentali che
i diversi soggetti territoriali sono tenuti ad attuare per garantire
l’integrazione scolastica dei disabili.
Finalità |
Responsabilità |
Normativa |
Assicurare
la certificazione di handicap e la diagnosi funzionale |
ASL |
L.n.
104/92
Dpr 24/2/94 |
Formulare
il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato
(PEI) |
Consiglio
di classe |
L.104/92 |
Collaborare
con la scuola alla stesura del profilo dinamico funzionale e
del piano educativo individualizzato |
ASL |
L.n.
104/92
Dpr 24/2/94 |
Realizzare
il progetto globale di vita delle persone con disabilità |
Comuni
Province |
L.n.
328/00
L. 104/92 |
Richiedere
la presenza di assistenti comunali o provinciali per l’autonomia
e la comunicazione |
Dirigente
scolastico |
|
Assegnare
alle scuole gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione
indicati nella diagnosi funzionale |
Comuni
Province |
art.139
dlgs n. 112/98 |
Richiedere
ore di sostegno in deroga in base al PEI |
Dirigente
scolastico |
d.m.
141/99 |
Assegnare
le ore di sostegno in deroga |
Direzione
scolastica regionale |
d.m.
141/99 |
Assicurare
il trasporto degli alunni con disabilità |
Comuni
Province |
L.n.
118/71 |
Fornire
arredi specifici |
Comuni
Province |
leggi
regionali sul diritto allo studio |
Assicurare
l’assistenza scolastica ad alunni con minorazione visiva
ed uditiva |
Province |
L.n.
67/93 e leggi regionali |
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